Sicurezza in Cantiere Edile

Sicurezza ai non addetti ai lavori – Dispositivi di protezione individuale

La sicurezza sul lavoro è una materia molto dedicata, che viene opportunamente regolata attraverso il Decreto Legislativo 81/08, Testo Unico sulla sicurezza. Lo stesso decreto è applicato in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri.

Il cantiere viene comunemente definito come un luogo di lavoro temporaneo, che può spostarsi a seconda dello spostamento del lavoro da effettuare.

Le responsabilità che riguardano la sicurezza nei cantieri edili sono estese a molte figure: dal committente all’imprenditore edile, dal lavoratore autonomo al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), dal subappaltatore al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), al responsabile dei lavori.

 

Chi può accedere al cantiere? Prima Immagine

Molte volte ci è capitato di vedere, nei cantieri, persone anziane che indiscretamente si interessano all’avanzamento dei lavori, e ancora vedere proprietari di immobili, che spesso ricoprono il ruolo di committente all’interno del cantiere, che pretendono di entrare in ciabatte. Tutto questo è regolamentato per ridurre al minimo i rischi delle attività lavorative, che ovviamente variano in base alla tipologia di cantiere.

Quando in cantiere sia previsto l’accesso di non addetti ai lavori, questi devono avere accesso e percorsi separati e convenientemente protetti da ogni rischio di interferenza con le attività svolte all’interno del cantiere. Quando sia previsto che non addetti ai lavori possano accedere ai luoghi di lavoro devono essere accompagnati da personale del cantiere incaricato allo scopo.

Agli estranei ai lavori non deve essere consentito di accedere alle zone di lavoro del cantiere.

E’ bene ricordare che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ma anche per la tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, accedono ai cantieri o comunque ad ambienti di lavoro con macchine che, se non munite delle protezioni richieste dalla normativa, possono essere causa di eventi dannosi.

Come prevenire questi eventi dannosi?

L’accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzioni robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. Tali recinzioni,sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali, protezioni, devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili.

Di norma non può essere previsto l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) riguardo a soggetti estranei all’ambiente di lavoro.

Seconda Immagine
Ma cos’è un DPI?

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell’attività lavorativa, suscettibile di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi.

Il lavoratore è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. Per alcuni DPI è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento.

L’art. 76 del DecretoLegislativo 81/08 indica le caratteristiche che devono avere i DPI per poter essere utilizzati:

  • Devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  • Devono essere adeguati alle condizioni esistentisul luogo di lavoro;
  • Devono essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • Devono poter essere adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità;
  • Devono essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza, cioè essere conformi alle norme che abbiano marcatura CE.

Terza Immagine

I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere:

  • Dispositivi di protezione della testa;
  • Dispositivi di protezione dell’udito;
  • Dispositivi di protezione degli occhi e del viso;
  • Dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia;
  • Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe;
  • Dispositivi di protezione della pelle;
  • Dispositivi di protezione dell’intero corpo;
  • Indumenti di protezione.

 

Giacomo Giuseppe Franchini

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